PPWR: cosa cambia nel packaging ecommerce dal 12 agosto 2026

Mancano poche settimane. Il 12 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), diventa pienamente applicabile, e per chi vende online in Europa le cose stanno per cambiare in modo concreto.

Non è una direttiva vaga o un impegno “da adeguarsi prima o poi”: è un regolamento europeo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza bisogno di recepimento nazionale. È entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026. Da quella data in poi, le vecchie abitudini di confezionamento potrebbero costarti molto caro – tra contestazioni doganali, blocchi delle spedizioni e, nei casi più gravi, sanzioni amministrative.

In questo articolo trovi le 3 regole principali che impattano il tuo packaging, i 4 scenari pratici del merchant italiano, e una checklist operativa da usare subito.

Cos’è la PPWR e perché riguarda ogni merchant che spedisce in Europa

La PPWR è il nuovo quadro normativo europeo sugli imballaggi, che sostituisce la vecchia direttiva del 1994. Tra gli obiettivi c’è la riduzione dei rifiuti di imballaggio: gli Stati membri devono ridurre i rifiuti di imballaggio per abitante del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, rispetto ai livelli del 2018. Per arrivarci, il regolamento introduce un calendario di obblighi progressivi che parte proprio da agosto 2026.

Per chi gestisce un eCommerce, l’impatto è diretto su tre fronti: le dimensioni del collo, i materiali usati e l’obbligo di aderire a schemi EPR (Extended Producer Responsibility). Non sono tecnicismi ambientali: sono cose operative che toccano il magazzino, il processo di confezionamento e i costi di spedizione.

La scadenza del 12 agosto 2026: cosa cambia da quel giorno in poi

Il 12 agosto 2026 è la data da cui il regolamento si applica in via generale. Attenzione però: non tutto scatta in una volta sola. Il PPWR è strutturato su un calendario progressivo, e molti degli obblighi più pesanti per il packaging (il tetto del 50% di spazio vuoto, i requisiti di minimizzazione, le classi di riciclabilità) diventano vincolanti solo dal 1° gennaio 2030. Ci sono però disposizioni che si attivano fin da subito:

  • Divieto di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti dal 12 agosto 2026, con tre soglie: 25 ppb per singola sostanza, 250 ppb per la somma dei PFAS e 50 ppm per il fluoro totale. Non è previsto un periodo di smaltimento delle scorte.
  • Principio generale di minimizzazione del packaging: da agosto 2026 l’imballaggio diventa a tutti gli effetti un “prodotto regolato” e va impostato il percorso di adeguamento. I requisiti vincolanti di minimizzazione scattano poi dal 2030.
  • Quadro EPR rafforzato: il PPWR armonizza le regole della responsabilità estesa del produttore (registrazione, reporting, tariffe modulate), ma gli adempimenti restano nazionali — ci si registra Stato per Stato presso il sistema competente (CONAI in Italia, Citeo in Francia, sistemi duali in Germania).

Il principio è chiaro fin da subito: chi confeziona prodotti in scatole palesemente sovradimensionate si sta già muovendo nella direzione sbagliata. Ma il limite quantitativo vero e proprio — il tetto del 50% di spazio vuoto — diventa obbligatorio dal 1° gennaio 2030, e il metodo ufficiale di calcolo sarà definito dalla Commissione Europea entro il 12 febbraio 2028.

Chi controlla e quali sono le sanzioni previste

Le sanzioni variano per Paese membro – la PPWR stabilisce il principio, i governi nazionali definiscono gli importi. Quello che è già certo:

  • Blocchi alle spedizioni cross-border: le dogane dei Paesi UE possono fermare alla frontiera esterna i colli non conformi alle norme di imballaggio.
  • Delisting dalle piattaforme marketplace: Amazon, Zalando e altri stanno già aggiornando i requisiti di packaging per i venditori terzi.
  • Sanzioni amministrative in Italia: per l’obbligo di etichettatura ambientale già vigente, il D.Lgs. 152/2006 prevede una sanzione da 5.200 a 40.000 euro per chi immette sul mercato imballaggi privi dei requisiti richiesti. Le sanzioni specifiche per il PPWR saranno definite a livello nazionale (in Italia non ancora adottate).

Fonti: EUR-Lex — Regolamento (UE) 2025/40 | Normativa imballaggi eCommerce 2026: cosa cambia, come adeguarsi e risparmiare

Le 3 regole che impattano direttamente il tuo packaging di spedizione

1. Spazio vuoto massimo 50%: come misurarlo e cosa fare per prepararti

È la regola con l’impatto più strutturale, ma con una tempistica precisa da tenere a mente. Dal 1° gennaio 2030 il volume non occupato dal prodotto non potrà superare il 50% del volume totale della scatola. E nel calcolo rientra tutto ciò che non è il prodotto: cuscini d’aria, carta kraft di riempimento, pluriball, granuli di polistirolo.

Il metodo di calcolo ufficiale sarà definito dalla Commissione entro febbraio 2028, ma il principio di minimizzazione è già attivo da agosto 2026 e le autorità di vigilanza potranno usare il futuro tetto del 50% come parametro di riferimento già prima del 2030. In altre parole: non conviene aspettare. Ecco come stimare già oggi la tua posizione:

  1. Misura le 3 dimensioni della scatola (L × l × h = volume totale).
  2. Stima il volume del prodotto contenuto (o della somma dei prodotti nel caso di ordini multipli).
  3. Calcola: (volume totale − volume prodotto) ÷ volume totale × 100.
  4. Se il risultato supera il 50%, quella combinazione prodotto/scatola sarà fuori parametro dal 2030.

La soluzione non richiede necessariamente di rivoluzionare il magazzino. Spesso basta diversificare i formati di scatola per evitare di spedire un prodotto piccolo in un contenitore grande. Chi ha già ottimizzato il packaging sul peso volumetrico per ridurre i costi di spedizione è già sulla strada giusta – conformità PPWR e risparmio sui corrieri, in questo caso, coincidono.

Fonte: Regolamento (UE) 2025/40, art. 24

2. Materiali riciclabili: quali imballaggi sono conformi (e quali no)

La PPWR introduce una classificazione di riciclabilità degli imballaggi su una scala di performance (gradi da A a E; ammessi al mercato solo A, B e C). Dal 1° gennaio 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere progettati per il riciclo; dal 2035 dovranno essere riciclabili “su scala”, cioè con infrastrutture reali di raccolta e riciclo; dal 2038 saranno ammessi solo i gradi A e B. Già da agosto 2026, però, vale il principio per cui gli imballaggi vanno progettati guardando a questi obiettivi.

Materiale Stato rispetto alla PPWR Note operative
Cartone ondulato monocomponente Conforme Standard di mercato, nessuna modifica richiesta
Buste e sacchetti in carta kraft Conforme Verificare assenza di plastificazioni interne
Cartone con nastri adesivi standard Conforme Accettato dalla maggior parte dei sistemi di raccolta UE
Polybag PE/PP mono-materiale Conforme Deve essere plastica mono-materiale riciclabile
Pluriball (bolle d’aria in PE) Da valutare Riciclabile come plastica, ma raccolta differenziata non uniforme in UE
Polistirolo espanso (EPS) Da valutare / da sostituire Tecnicamente riciclabile, ma raccolta molto limitata; preferire alternative
Imballaggi multimateriale inscindibili (carta + plastica) Non conforme — da rivedere Non riciclabili come tali; richiedono riprogettazione entro il 2030
Imballaggi alimentari con PFAS oltre soglia Vietati dal 12/08/2026 Divieto senza smaltimento scorte: rimuovere immediatamente dalla supply chain

Fonte: Regolamento (UE) 2025/40, art. 6 e Allegato II

3. EPR in Italia: il contributo CONAI — chi deve iscriversi e quanto si paga

Il sistema EPR obbliga chi produce, importa o distribuisce imballaggi sul mercato italiano a farsi carico della loro gestione a fine vita. In Italia questo schema si chiama CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ed è già operativo – con il PPWR il quadro EPR si armonizza a livello europeo, ma gli adempimenti restano nazionali, Paese per Paese.

Chi deve iscriversi a CONAI:

  • Produttori di imballaggi (fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e di materiali da imballaggio)
  • Utilizzatori di imballaggi che cedono il packaging pieno sul mercato italiano (in pratica: qualsiasi merchant che vende prodotti confezionati)
  • Importatori che immettono prodotti imballati nel territorio italiano

Il Contributo Ambientale CONAI (CAC) si calcola sulla prima cessione dell’imballaggio sul mercato nazionale. Se acquisti scatole da un fornitore italiano, il contributo CONAI è in genere già incluso nel prezzo e indicato in fattura. Se importi direttamente il tuo packaging dall’estero, l’iscrizione e la dichiarazione periodica a CONAI sono un obbligo tuo diretto.

Dettagli, soglie e modulistica su conai.org — Chi aderisce.

I 4 scenari pratici del merchant eCommerce italiano

Vendo solo in Italia: cosa cambia per me?

Anche chi vende esclusivamente sul mercato italiano è soggetto al PPWR. Le regole di base – spazio vuoto, riciclabilità, EPR – si applicano indipendentemente dal Paese di destinazione, secondo le tempistiche del regolamento. In più, in Italia è già obbligatorio dal 2023 riportare i codici identificativi dei materiali di imballaggio sulle confezioni (es. “PAP 20” per il cartone ondulato, “HDPE 02” per il polietilene ad alta densità).

L’adeguamento concreto: verifica che le tue scatole abbiano già queste marcature, inizia a ottimizzare i formati in vista del limite del 50% di spazio vuoto, e controlla la tua posizione rispetto al CONAI con il fornitore di packaging.

Spedisco in Germania, Francia o Spagna: etichette e marcature obbligatorie

Ogni Paese ha già i propri requisiti nazionali – e sono già in vigore oggi, non dal 12 agosto:

  • Francia: obbligo del logo Triman + istruzioni Info-Tri su ogni imballaggio domestico immesso sul mercato francese. Da notare: la Commissione UE considera questo obbligo un ostacolo al mercato unico e nel luglio 2025 ha deferito la Francia alla Corte di giustizia UE; il Triman è destinato a essere sostituito dall’etichetta armonizzata europea dal 2028.
  • Germania: obbligo di registrazione EPR sul registro Lucid (Verpackungsregister) – chi vende in Germania senza registrazione rischia la sospensione immediata dall’account marketplace.
  • Spagna: dal 1° gennaio 2025 il Real Decreto 1055/2022 obbliga a indicare sugli imballaggi domestici la frazione di raccolta in cui vanno conferiti. Il “Punto Verde” è oggi un marchio volontario e va tenuto distinto da questo obbligo.

Dal 2028 arriverà l’etichettatura armonizzata UE standardizzata – ma nel frattempo chi vende cross-border deve gestire i requisiti di ogni singolo mercato.

Ho un fornitore di packaging estero: chi è responsabile della conformità?

La risposta breve: tu, come importatore che immette il packaging sul mercato UE. Il fatto che il tuo fornitore sia asiatico, turco o americano non sposta la responsabilità. Il PPWR segue il principio “chi immette sul mercato, risponde”: se acquisti scatole fuori UE e le usi in Europa, sei tu che devi garantirne la conformità.

Cosa fare subito: chiedi al fornitore una dichiarazione di conformità sui materiali, verifica che le specifiche rispettino i requisiti UE di riciclabilità, e aggiorna i contratti di fornitura con clausole di responsabilità sulla conformità normativa.

Dal 2028 arrivano le etichette standardizzate EU: come prepararsi già adesso

Dal 2028 la Commissione introdurrà un sistema di etichettatura armonizzato per gli imballaggi, basato su pittogrammi con la composizione del materiale per facilitare la raccolta. La grafica degli imballaggi dovrà essere aggiornata di conseguenza.

La mossa intelligente è non aspettare: se stai già riprogettando il packaging in vista del limite del 50%, incorpora già ora uno spazio grafico dedicato all’etichettatura di conformità. Costerà molto meno farlo in un unico passaggio che fare due revisioni in due anni.

Checklist di conformità PPWR: 10 controlli da fare già adesso

Stampala, tienila in magazzino, spuntala uno per uno.

  1. Hai misurato il volume reale di tutti i tuoi formati di scatola e confrontato con il volume dei prodotti che ci metti dentro? (obiettivo: spazio vuoto sotto il 50% in vista del 2030)
  2. Hai abbastanza formati di scatola per evitare di spedire prodotti piccoli in contenitori grandi?
  3. I tuoi materiali di riempimento (pluriball, carta, EPS) sono riciclabili o vanno sostituiti con alternative conformi?
  4. Le tue scatole riportano già i codici identificativi dei materiali di imballaggio? (obbligatori in Italia dal 2023)
  5. Se vendi in Francia: hai il logo Triman + istruzioni Info-Tri sui tuoi imballaggi?
  6. Se vendi in Germania: sei registrato su Lucid (Verpackungsregister)?
  7. Hai verificato con il tuo fornitore che il contributo CONAI sia già incluso nel prezzo del packaging?
  8. Se importi packaging dall’estero: hai una dichiarazione di conformità sui materiali dal tuo fornitore?
  9. I tuoi imballaggi a contatto con alimenti (se applicabile) sono certificati privi di PFAS, considerando l’assenza di periodo di smaltimento scorte?
  10. Stai già raccogliendo dati strutturati sui materiali e le quantità di packaging usati? (servirà per la rendicontazione EPR)

Come Qapla’ supporta il passaggio a un packaging conforme

Qapla’ non vende scatole, ma lavora ogni giorno sui dati delle spedizioni — e in questo processo ci sono punti di contatto concreti con la gestione del packaging.

Dimensioni del collo e peso volumetrico: nella creazione delle spedizioni su Qapla’ puoi inserire e pre-impostare le dimensioni delle scatole che utilizzi. È un dato che molti merchant trascurano, ma che ti permette di tenere traccia del formato di packaging per ogni ordine e di costruirti una base dati utile quando inizierai a verificare i tuoi formati rispetto al limite del 50%. C’è anche un vantaggio economico diretto: i corrieri calcolano da anni il peso volumetrico come criterio di tariffazione, e scatole più ottimizzate significano tariffe più basse. Ottimizzazione del packaging e risparmio, in questo caso, vanno nella stessa direzione.

Reportistica spedizioni: avere dati strutturati per ogni spedizione — corriere, formato collo, peso — ti dà visibilità sui tuoi flussi e ti aiuta a individuare dove stai sprecando volume. È un punto di partenza per ragionare sull’ottimizzazione dei formati, anche se la rendicontazione EPR vera e propria si basa su altri dati (peso e tipologia dei materiali di imballaggio immessi sul mercato) e resta un adempimento separato verso il CONAI.

Comunicazione post-spedizione: le notifiche transazionali di Qapla’ — email e SMS post-spedizione — sono personalizzabili con link, logo e contenuti. Se vuoi raccontare ai tuoi clienti il tuo impegno verso un packaging più sostenibile, o rimandarli a una pagina con le istruzioni di smaltimento, puoi farlo all’interno di comunicazioni che hanno già tassi di apertura molto alti, senza costi aggiuntivi rispetto a quelle che invii già.


La PPWR non è un’emergenza, ma è una scadenza reale con date precise sul calendario. Chi aspetta l’ultimo momento per iniziare a pensarci troverà fornitori di packaging sotto pressione, poco tempo per eventuali redesign e nessun margine per correggere errori. Chi parte adesso – anche solo con la checklist dei 10 punti — si mette in una posizione molto più comoda.

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